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TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sentenza n. 1856/2023 del 08-05-2023
principi giuridici
Il gestore della condotta idrica comunale, in quanto custode, è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei danni cagionati a terzi dalla rottura della conduttura e dalle conseguenti infiltrazioni che determinano il cedimento delle fondazioni degli immobili adiacenti, salvo che provi il caso fortuito.
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sintesi e commento
Responsabilità del Comune per Danni da Perdite Idriche: Onere Probatorio e Nesso di Causalità
La pronuncia in commento affronta il tema della responsabilità extracontrattuale di un Comune per i danni cagionati a privati a seguito di perdite idriche provenienti dalla rete comunale. La vicenda trae origine da un'azione giudiziaria promossa da alcuni proprietari di immobili che lamentavano dissesti ai loro fabbricati, attribuiti alla rottura di una condotta idrica comunale e alla conseguente infiltrazione di acqua nel sottosuolo.
I proprietari degli immobili hanno citato in giudizio il Comune, chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Il Comune si è difeso contestando la fondatezza della domanda.
Il Tribunale ha inquadrato la fattispecie nell'ambito dell'articolo 2051 del Codice Civile, che disciplina la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia. Richiamando consolidata giurisprudenza, il giudice ha evidenziato come la rete idrica comunale rientri nella sfera di controllo dell'ente pubblico, il quale, in qualità di custode, risponde dei danni eziologicamente collegati alla stessa, salvo la prova del caso fortuito.
Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto provato, sulla base di documentazione e testimonianze, il verificarsi di una perdita idrica dalla condotta comunale e l'esistenza di dissesti agli immobili dei proprietari. Decisiva è risultata la consulenza tecnica d'ufficio disposta in sede di accertamento tecnico preventivo, che ha accertato il nesso di causalità tra le perdite idriche e i cedimenti in fondazione riscontrati in alcune parti degli immobili. Il consulente tecnico ha evidenziato che solo le lesioni da cedimento riscontrate in alcune stanze erano ascrivibili alla perdita idrica, mentre il restante quadro fessurativo era conseguenza di cause differenti tra cui carenze strutturali, vibrazioni veicolari, fenomeni sismici e sovraccarichi.
Il Tribunale ha quindi affermato la responsabilità del Comune, in quanto custode della rete idrica, per i danni derivanti dalla rottura della conduttura e dalle conseguenti infiltrazioni, non avendo l'ente fornito la prova del caso fortuito. Il Comune, in quanto gestore della condotta idrica, aveva l'obbligo di vigilare sull'integrità della stessa e sul suo corretto funzionamento, anche segnalando eventuali interventi manutentivi necessari per il buon funzionamento della rete e per impedire il verificarsi di danni a terzi.
Quanto alla quantificazione del danno, il Tribunale ha aderito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ritenendole congrue e coerenti con le indagini svolte. Il Comune è stato quindi condannato a risarcire i proprietari degli immobili per l'importo determinato dal consulente, oltre interessi e spese di lite.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.